<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:28px"><strong>CONTRIBUTI PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE</strong></span></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">Eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio il territorio della regione Molise di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026 (G.U. N. 88 DEL 16-4-2026)</span></p>
<p style="text-align:center"><img src="/UploadImgs/23_logo_ptotezione_civile.png" style="height:100%;" /></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-size:18.0pt">Commissario Delegato</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-size:12pt">Per fronteggiare l’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio della regione Molise.</span></span></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:12pt">OCDPC 04/05/2026 n. 1189 (GU n. 107 del 11/05/2026)</span><br />
<br />
<span style="font-size:28px"><strong>FASE A</strong></span></p>
<p><span style="font-size:28px"><strong>ALLEGATO al Modello CAS</strong></span></p>
<p><span style="font-size:20px"><strong>(istruzioni per la compilazione della domanda di contributo)</strong></span></p>
<p><span style="font-size:18px"><strong>CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09/04/2026.</strong></span></p>
<p><strong>Art. 1) Ambito di applicazione</strong></p>
<p>1. La procedura è rivolta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della OCDPC n. 1189/2026, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, come risulta dagli atti adottati dal Comune, sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità; in tale ambito hanno diritto al contributo i nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea (presso amici/familiari/sistemazione alberghiera, altro);</p>
<p>2. Le seguenti disposizioni disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione, nonché per effettuare i relativi controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 2 della OCDPC n. 1189/2026; con successivo provvedimento saranno definite le modalità di rendicontazione.</p>
<p>3. La procedura trova applicazione in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio della regione Molise, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026;</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 2) Presentazione della domanda di contributo</strong></p>
<p>1. Per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione, i nuclei familiari che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio della regione Molise e la cui abitazione sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla temporaneamente non utilizzabile, ovvero sia stata sgomberata in</p>
<p>esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità locali, devono presentare, apposita domanda al Comune di residenza, utilizzando il modello 1°, posto in allegato al presente atto.</p>
<p>2. È ammessa la presentazione di una sola istanza di richiesta di contributo per nucleo familiare. La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo delegato a presentare la domanda (familiare, Comune, ecc...), allegando obbligatoriamente atto di delega e copia del documento del delegante. Il soggetto delegato può compilare la domanda in relazione a più nuclei familiari.</p>
<p>3. La domanda deve essere compilata con riferimento al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità locale di protezione civile a seguito dell’evento in rassegna.</p>
<p>4. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'email certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.</p>
<p>5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare massima pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso le consultazioni delle presenti disposizioni presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale; alla medesima procedura è inoltre assicurata pubblicità sul sito istituzione della Regione Molise.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 3) Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa</strong></p>
<p>1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.</p>
<p>2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r./PEC, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.</p>
<p>3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell’abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 4) Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata</strong></p>
<p>1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.</p>
<p>2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di utilizzabilità per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.</p>
<p>3. Fermo restando la necessità dell’ordinanza di revoca dei provvedimenti di sgombero o evacuazione emanati dai Comuni, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni, si intende cessato il diritto al contributo di autonoma sistemazione dalla data in cui sono realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione. In ogni caso la data di rientro nell’abitazione non può essere oltre 7 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino.</p>
<p>4. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune, è compito di quest’ultimo accertare se l’abitazione sia stata ripristinata e procedere alla revoca dell’ordinanza di sgombero o di evacuazione. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell’utilizzabilità se antecedente all’ordinanza di revoca.</p>
<p>5. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, all’ordinanza di sgombero o di evacuazione è</p>
<p>equiparato altro atto adottato dal Comune, anche ex post, quale l’ordine di evacuazione emesso con atto scritto e rivolto alla pluralità dei residenti nelle aree del territorio comunale individuate, anche tramite rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dagli eventi calamitosi, ovvero altro atto o attestazione, anche ricognitiva, in cui sia indicata la data da cui è risultata essere a rischio la salvaguardia della pubblica incolumità e dalla quale l’abitazione è risultata non più utilizzabile.</p>
<p>6. In ogni caso potranno essere valutate specifiche casistiche di richiesta di contributo rispetto alle quali i Comuni avranno cura di attestare, anche con atti documentali, le specifiche esigenze che concorrono all’assegnazione del contributo in oggetto.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 5) Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei comuni</strong></p>
<p>1. I Comuni effettuano le istruttorie in continuo rispetto al ricevimento delle domande di contributo da parte dei richiedenti, e completandone le relative istruttorie;</p>
<p>2. In particolare, i Comuni prendono visione di tutte le domande presentate e procedono alla relativa istruttoria ed effettuano un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4. Il controllo deve essere eseguito possibilmente su tutte le domande pervenute, qualora le domande siano molte nella misura non inferiore al 20% rispetto al numero totale di domande di contributo presentate;</p>
<p>3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, anche oltre la misura stabilita ai sensi del sopra citato punto 2, i Comuni procedono tramite i propri uffici ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l’inammissibilità della domanda all’indirizzo da loro indicato.</p>
<p>4. Nei casi in cui, a seguito delle verifiche e controlli di cui ai precedenti commi, la domanda debba essere rifiutata i Comuni procedono, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e smi. A tal fine i tempi per il cittadino per presentare osservazioni sono ridotti alla metà e il Comune può adottare il provvedimento finale di diniego anche successivamente il suddetto termine, ma comunque entro 60 giorni dallo stesso.</p>
<p>5. I Comuni, al ricevimento di una domanda di contributo, completata l’istruttoria, ne inseriscono prontamente gli esiti nella SCHEDA 1a riepilogativa, per il successivo inoltro al Commissario Delegato della Regione Molise.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 6) Importo mensile contributo</strong></p>
<p>1. Il contributo è concesso nella misura di € 400,00 mensili per il nucleo con un componente, € 500 per il nucleo con due componenti, € 700 per il nucleo con tre componenti, € 800 per il nucleo con quattro componenti, € 900 per i nuclei con cinque o più componenti.</p>
<p>2. Il contributo è aumentato di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:</p>
<p>a. di età superiore a 65 anni;</p>
<p>b. persona con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.</p>
<p>3. La quota aggiuntiva di cui al precedente punto 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al punto 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.</p>
<p>4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata utilizzabilità dall’abitazione.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 7) Casi di aumento e riduzione del contributo</strong></p>
<p>1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, è aumentato:</p>
<p>a) dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto al punto 1 dell’art. 6 per i nuclei composti da 5 o più componenti;</p>
<p>b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall’abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di utilizzabilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.</p>
<p>2. Il contributo è ridotto:</p>
<p>a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;</p>
<p>b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;</p>
<p>c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell’abitazione, salvo il ricongiungimento di quest’ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di utilizzabilità.</p>
<p>3. Le variazioni comportanti l’aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 5 giorni dalla data in cui si verificano.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 8) Soluzione alloggiativa mista</strong></p>
<p>1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 9) Casi di esclusione e sospensione del contributo</strong></p>
<p>1. Il contributo non spetta:</p>
<p>a) al nucleo familiare a cui la Regione Molise o l’Amministrazione comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di idoneo alloggio.</p>
<p>b) al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8;</p>
<p>c) al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell’abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;</p>
<p>d) al componente del nucleo familiare trasferito dall’abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, punto 1, lettera b);</p>
<p>e) al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest’ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;</p>
<p>f) al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, punto 2, lettera c);</p>
<p>g) al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità, a qualsiasi titolo, di altra abitazione libera ed</p>
<p>agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante; per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.</p>
<p>h) al nucleo familiare che venda l’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di utilizzabilità.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 10) Comunicazione variazioni</strong></p>
<p>1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.</p>
<p> </p>
<p><strong>Art. 11) Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della PA</strong></p>
<p>1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni, si provvederà alla copertura dei relativi oneri nell'ambito delle misure di cui alla lettera a) del piano degli interventi.</p>
<p>2. La disposizione di cui al punto 1 si applica, altresì, nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.</p>
<p>3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai punti 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato la relativa rendicontazione con le modalità che saranno definite successivamente.<br />
<br />
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<a href="https://moduli.regione.molise.it/UploadDocs/19_3_Modello_domanda_CAS.pdf" target="_blank">Scarica il modello PDF della Domanda CAS che i CITTADINI interessati dovranno presentare al Comune.</a></p>