<p style="text-align:center"><strong>SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA – TECNICO DELLE COSTRUZIONI</strong></p>
<p style="text-align:center"><strong>DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE<br />
(art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 art. 8 della Legge Regionale n. 20/96)</strong></p>
<p style="text-align:center"><strong>INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO SISMICO</strong></p>
<p><strong>La presentazione dell'istanza di deposito sismico può avvenire solo </strong><u><strong>previa autorizzazione e delega dei competenti uffici comunali</strong></u></p>
<p>L’accettazione della “denuncia dei lavori” avverrà previo accertamento della completezza della documentazione tecnico-amministrativa presentata e quando il progetto da depositare possegga i richiesti allegati. All’accettazione farà seguito il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito del progetto.<br />
Si precisa che l’accertamento di tale completezza non comporta analisi di merito riguardanti le scelte progettuali, le modalità di calcolo ed in generale la validità dei criteri adottati.<br />
(Direttiva regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3073 del 05/08/1996, pubblicata sull’allegato al BURM n. 16 del 16/08/1996).<br />
Ai sensi delle vigenti Norme Tecniche il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale.</p>